La Soprintendenza archivistica e bibliografica verifica l’idoneità di sedi, attrezzature e impianti destinati alla conservazione di archivi di enti pubblici e di archivi privati dichiarati di notevole interesse storico.
Autorizza lo spostamento degli archivi in depositi esterni gestiti da terzi, dietro presentazione di un progetto e di verifica, anche previo sopralluogo, degli adeguati requisiti della ditta prescelta.
La Soprintendenza può procedere in ogni tempo, con un preavviso non inferiore a cinque giorni (fatti salvi i casi di estrema urgenza), a ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali sottoposti alla propria vigilanza, art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale fondamentale strumento consente di esplicare fattivamente l’attività di tutela sul territorio di competenza, verificando, tra l’altro, l’idoneità delle sedi di conservazione e l’ottemperanza agli obblighi conservativi e di fruibilità imposti ai soggetti vigilati
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