Termine del procedimento: 120 giorni, ex d.p.c.m. 231/2010
La dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, accerta la sussistenza nei beni librari appartenenti a privati (famiglie, persone, associazioni ed enti di natura privata, imprese, ecc.) delle caratteristiche di bene culturale (art. 10, c. 3 lettera c), c. 4 lettere c), d) del d.lgs. 42/2004).
Per conoscere i beni librari privati dichiarati di interesse culturale è a disposizioni la banca dati della Direzione generale biblioteche ed Istituti culturali: Dichiarazioni di interesse culturale.
Una volta intervenuta tale dichiarazione, i beni librari sono a tutti gli effetti dei beni culturali sottoposti alla normativa di tutela prevista dal d.lgs 42/2004.
Il provvedimento dichiarativo dell'interesse culturale è emanato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica e formalizza il risultato dell'attività conoscitiva sul patrimonio svolto da quest'ultima, come previsto dall'art. 44, c. 2 lettera b), decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
Il privato proprietario, possessore o detentore di beni librari o documentari può opporsi al provvedimento entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione facendo ricorso amministrativo al Ministero per motivi di legittimità e di merito. È, altresì, possibile ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che può intervenire per i soli vizi di legittimità. Il ricorso giurisdizionale deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
La dichiarazione produce effetti sulla situazione del privato proprietario, possessore o detentore dei beni librari o documentari, in quanto lo assoggetta agli obblighi connessi al regime vincolistico, previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di protezione, conservazione, circolazione dei beni culturali.
In particolare, il privato è tenuto a garantire la conservazione del bene ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 42/2004.
Lo spostamento, il trasferimento ad altre persone giuridiche, lo scarto, dei beni librari dichiarati di interesse culturale, nonché l'esecuzione di qualunque intervento su di essi, sono subordinati ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2004.
Il privato proprietario, possessore o detentore che abbia effettuato interventi conservativi sul bene può essere ammesso a ricevere contributi statali, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. 42/2004, e può anche usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge e dei contributi per archivi e biblioteche assegnati dal Ministero della cultura.
Il procedimento di dichiarazione di interesse culturale, per i beni librari di proprietà privata si articola in varie fasi, ed è preordinato ad offrire ai privati proprietari, possessori o detentori dei beni ogni garanzia di tutela dei propri diritti e delle proprie prerogative.
Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 42/2004 l'iniziativa dell'avvio del procedimento compete al Soprintendente archivistico e bibliografico che può agire d'ufficio oppure su motivata richiesta.
Il Soprintendente comunica l'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene che ne forma l'oggetto. La comunicazione deve contenere gli elementi di identificazione del bene medesimo ed una prima valutazione dell'interesse culturale, risultanti dall'attività conoscitiva svolta dalla Soprintendenza. Essa indica inoltre gli effetti della dichiarazione e le modalità di partecipazione del privato al perfezionamento del procedimento, anche attraverso la presentazione di eventuali osservazioni, documenti e memorie. Indica altresì il termine - stabilito dal Ministero della cultura in 80 giorni - entro il quale tali osservazioni devono essere presentate.
Dal momento in cui il privato riceve la notifica di avvio del procedimento si applicano al bene culturale tutte le misure di tutela previste dal Codice in materia di vigilanza, ispezione, conservazione, circolazione e alienazione dei beni culturali.
Entro 120 giorni dall'avvio del procedimento, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni pervenute, il Soprintendente archivistico e bibliografico emana la dichiarazione di interesse di interesse culturale per i beni bibliografici. I 120 giorni vengono computati dal momento in cui il privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio o dei singoli documenti ha ricevuto la notifica di avvio del procedimento.
La dichiarazione deve contenere, oltre agli elementi di identificazione del bene, la motivazione dell'imposizione del vincolo.
Nella dichiarazione sono elencate tutte le disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio cui è sottoposto il bene, con il riferimento ai relativi articoli. È altresì indicato il termine per il ricorso avverso il provvedimento di dichiarazione, previsto dall'articolo 16 del d.lgs. 42/2004.
Tale ricorso deve essere presentato alla Direzione Generale competente del Ministero della cultura entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di dichiarazione. Il ricorso sospende gli effetti della dichiarazione, salvo le misure cautelari previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Ministero decide sul ricorso entro il termine di 90 giorni dalla sua presentazione.