La Soprintendenza archivistica e bibliografica può procedere in ogni tempo, con un preavviso non inferiore a cinque giorni (fatti salvi i casi di estrema urgenza), a ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali sottoposti alla propria vigilanza, art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale fondamentale strumento consente di esplicare fattivamente l’attività di tutela sul territorio di competenza, verificando, tra l’altro, l’idoneità delle sedi di conservazione e l’ottemperanza agli obblighi conservativi e di fruibilità imposti ai soggetti vigilati.