Termine del procedimento: 90 giorni, ex d.p.c.m. 231/2010
COMODATO
Le biblioteche pubbliche statali, al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, possono ricevere in comodato da parte dei privati proprietari raccolte bibliografiche "qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa", ai sensi dell’ art. 44, c. 1-4, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'acquisizione in comodato è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Cultura, che ai sensi dell’ art. 17, c. 3, lettera m), decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, viene rilasciata dal Direzione generale Archivi, previo parere positivo della Soprintendenza archivistica e bibliografica.
DEPOSITO
La Soprintendenza istruisce inoltre il procedimento di deposito presso le biblioteche pubbliche statali di fondi librari. L’autorizzazione per il deposito viene rilasciata dalla Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore, mentre il rapporto è regolato mediante una convenzione tra la biblioteca e l’ente depositante, che stabilisca gli obblighi e i diritti delle parti.
Procedura per il rilascio dell’autorizzazione al comodato o al deposito di un fondo librario:
1) Invio della richiesta di parere al comodato o al deposito indirizzata alla Soprintendenza da parte del privato proprietario o dell’Ente proprietario, corredata da:
- descrizione o elenco di consistenza della biblioteca;
- parere positivo del direttore dell’Istituto ricevente;
- bozza di convenzione fra le parti;
2) Rilascio del parere positivo al comodato o al deposito da parte della Soprintendenza;
4) Trasmissione della richiesta di autorizzazione al comodato o al deposito Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore, con allegati pareri positivi della Soprintendenza e del direttore dell’Istituto ricevente ed elenco di consistenza della biblioteca;
5) Emissione del provvedimento autorizzativo da parte della Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore;
6) Stipula della convenzione di comodato tra il privato proprietario e l’Istituto ricevente o di deposito fra l’Ente proprietario e l’Istituto ricevente.
DONAZIONE
La volontà di un privato di effettuare una donazione di materiale librario allo Stato deve essere manifestata con lettera indirizzata alla Soprintendenza dalla quale risultino, oltre che le generalità complete del donante ed il codice fiscale, la dichiarazione della piena disponibilità del bene ed il valore venale attribuito al medesimo (vedi fac simile).
La donazione deve effettuarsi mediante atto pubblico, soggetto a registrazione gratuita; se è invece di modico valore (fino a euro 10.000,00) essa è regolata da una semplice scrittura privata. In entrambi i casi è indispensabile un elenco dei documenti che si intendono donare.
CUSTODIA COATTIVA
Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29. Per i beni culturali archivistici e bibliografici che corrano seri pericoli di danneggiamento e/o dispersione, la Soprintendenza archivistica e bibliografica può disporre il trasporto in maniera coattiva e custodire temporaneamente detti beni in pubblici istituti, ai sensi dell’art. 43, c. 1, d.lgs. 42/2004 e dell’art. 44, c. 1 lett. d), decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2019 n. 169.