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Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio

Accesso

ACCESSO

E’ il diritto degli interessati disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, di richiedere, prendere visione ed eventualmente ottenere copia di atti e documenti amministrativi.


ACCESSO CIVICO SEMPLICE

E' disciplinato dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato dall’art. 6 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. E’  la richiesta da parte di qualunque soggetto interessato, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione,  di pubblicare documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare.

Si rimanda alla corrispondente pagina del  sito del MIC per l’approfondimento e per l’apposito modulo.


ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)

È disciplinato dall’art. 5 comma 2 del  d.lgs 33/2013, avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori” rispetto a quelli che è obbligatorio pubblicare per legge.

La legittimazione spetta a “chiunque”, a prescindere da particolari requisiti di qualificazione.

Il diritto di accesso generalizzato favorisce “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata tramite apposito modulo:

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide entro il termine di 20 giorni.

Avverso la decisione dell’amministrazione competente o in caso di richiesta di riesame avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere proposto ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo,

Si rimanda al sito del MIC per il modulo di richiesta di richiesta di riesame di accesso civico generalizzato.

 

REGISTRO DEGLI ACCESSI

E’ l’elenco delle richieste di accesso ricevute per tutte le tipologie previste dalla norma e il relativo esito.

Si rimanda al sito del Mic per l’approfondimento, Registro degli accessi.

 



Ultimo aggiornamento: 10/09/2025