La figura dell’ispettore onorario è stata istituita dalla legge 27 giugno 1907, n. 386, Riguardante il Consiglio superiore, gli uffici e il personale delle antichità e belle arti, anche se soltanto con la legge 13 luglio 1954, n. 558, Nomina degli ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti storici della scienza e della tecnica, il Legislatore iniziò a delinearne il ruolo nell’ottica “della ricerca e della conservazione dei documenti e dei cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica”; oggi tale figura è regolata dall’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato, tutt’ora in vigore.
In base al suddetto articolo, gli ispettori archivistici onorari, scelti fra gli impiegati a riposo dell’Amministrazione degli Archivi di Stato, fra i membri delle società e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali, nonché fra gli studiosi in genere di discipline storiche, con particolare riguardo alla storia locale, collaborano con i Soprintendenti archivistici nell'esercizio della vigilanza ed in particolare segnalano:
- gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile notevole interesse storico;
- i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino avulsi dagli archivi cui spettano;
- il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;
- gli scarti di archivi o di singoli documenti compiuti senza l'osservanza delle norme previste.
Gli ispettori archivistici onorari sono nominati con decreto della Direzione generale Archivi su istanza dell’interessato e durano in carica per tre anni; l’incarico è svolto a titolo gratuito e può essere rinnovato.