Attestato di Circolazione Temporanea (ACT) – art. 71 D.lgs. 42/2004
- Termine del rilascio: 40 giorni dalla convalida dell’istanza (sospendibile per integrazioni).
- Validità: Massimo 18 mesi.
Richiesto per l’uscita temporanea di beni per mostre, manifestazioni, expertise, analisi o restauri. Si distinguono due casi:
- Beni tutelati (D.lgs. 42/2004): Condizione necessaria è il rilascio di un’autorizzazione ministeriale (procedura beni archivistici - procedura beni librari).
- Beni privati (non dichiarati): Obbligatorio sempre per i beni archivistici, e per i beni bibliografici con più di 70 anni e valore superiore a € 13.500. (Nota: per beni bibliografici privati >70 anni con valore inferiore a € 13.500 basta la DVAL).
Procedura: Richiesta con foto a colori, specificando destinazione, valore e durata della permanenza. È richiesto il pagamento del bollo da € 16,00. L'ACT indica il termine di rientro ed è prorogabile su richiesta fino a 18 mesi.
In particolare, nel caso di beni librari:
- per i volumi, va caricata la riproduzione fotografica di: frontespizio, colophon, eventuali pagine con note di possesso e/o timbri e/o ex libris;
- per le incisioni, va caricata la riproduzione fotografica dell'immagine completa e ove presenti: autore / incisore / stampatore, data e luogo.
Nella compilazione delle richieste relative a beni librari, nel campo "Descrizione del bene" vanno inserite tutte le informazioni che permettono di identificare l'edizione.
La Commissione procederà alla visione dei beni:
- sempre nel caso dei beni tutelati ai sensi del d. lgs. n. 42/2004,
- ove lo ritenga necessario nel caso di beni privati che non siano stati oggetto di dichiarazione ai sensi del d. lgs. n. 42/2004.
Per la visione dei beni, l’utente sarà convocato all’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione sul portale SUE.
Ultimo aggiornamento: 24/06/2026
