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Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio

Trasferimento di proprietà

Termine del procedimento: denuncia di trasferimento 30 giorni dall'atto di passaggio di proprietà, ex d.p.c.m. 271/2010; esercizio del diritto di prelazione 60 o 180 giorni, ex d.p.c.m. 271/2010 e d.p.c.m. 231/2010

 

La normativa vigente dispone che le Soprintendenze vigilino sul commercio di archivi, singoli documenti o beni librari di comprovato valore storico, indipendentemente dalla loro età, tipologia o contenuto, anche avvalendosi della collaborazione del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Tale attività si esplica attraverso il controllo dei cataloghi delle librerie antiquarie, delle case d'asta e, più in generale, attraverso contatti e rapporti con i privati proprietari.

Per evitare di compiere, anche involontariamente, azioni contrarie alla legge e di incorrere in sanzioni, è opportuno agire con particolare cautela, seguendo le prescrizioni di legge (in particolare gli articoli del Capo V Sezione I del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, concernenti la circolazione in ambito internazionale) e rivolgendosi, in casi dubbi, alla Soprintendenza competente. Vendita, donazione, successione ereditaria di beni documentari e librari potrebbero infatti coinvolgere anche beni culturali sottoposti a tutela.

La documentazione di natura pubblica, a qualsiasi epoca appartenga, non può essere alienata o commercializzata. Devono intendersi pubblici tutti i documenti indirizzati ad un ente pubblico o di cui esso abbia acquisito, a qualunque titolo, la proprietà, indipendentemente dalle vicende che ne hanno mutato il possesso; ai sensi del d.lgs. 42/2004 rimangono infatti pubblici i documenti che erano originariamente parte dell’archivio di un ente pubblico anche quando quest’ultimo abbia mutato natura giuridica (art. 13 del d.lgs. 42/2004).

Sono esclusi da tale divieto i documenti pubblici diretti a soggetti privati.

I documenti dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali sono considerati dalla legge inalienabili perché appartenenti al demanio culturale (art. 53 del d.lgs. 42/2004) e, di conseguenza, al patrimonio culturale nazionale.

L'alienazione, l'esportazione e il commercio di archivi, documenti e beni librari di proprietà privata, dichiarati di interesse storico particolarmente importante o per i quali sia stato avviato il procedimento di dichiarazione, sono regolati da specifici articoli e particolari procedure previste dal Codice:

 

Denuncia di trasferimento (per alienazioni a titolo oneroso o gratuito, trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare, successione ereditaria)

Come stabilito dall'art. 59 del d.lgs. 42/2004, gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni archivistici e librari, devono essere denunciati alla Soprintendenza.

La denuncia è effettuata:

  • dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
  • dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
  •  dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

La denuncia contiene:

  • i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
  • dati identificativi dei beni;
  • l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
  • l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
  • l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni.

Ai sensi dell’art. 61 del Codice, entro 60 giorni dalla denuncia, lo Stato può esercitare la prelazione sui beni venduti. In caso di denuncia omessa, tardiva o incompleta, il termine per la prelazione diventa di 180 giorni a partire dal momento in cui la denuncia viene regolarizzata. In pendenza del termine di prelazione, l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente e all’alienante è vietato consegnare i beni all’acquirente.

Anche qualora siano trascorsi inutilmente i termini per la prelazione, il venditore ha comunque l’obbligo di ottenere l’autorizzazione preventiva della Soprintendenza prima di consegnare il bene.

 

Esportazione di documenti e beni librari privati al di fuori del territorio nazionale

L'uscita definitiva dal territorio nazionale di cose che presentino interesse culturale (compresi archivi, singoli documenti, libri, stampe e fotografie) è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 65 del Codice (vedasi il Capo V del d.lgs. 42/2004, concernente la circolazione in ambito internazionale di oggetti di interesse culturale).

L'attestato di libera circolazione (per paesi dell'Unione Europea) e la licenza di esportazione (per paesi extra UE) sono rilasciati dai competenti Uffici esportazione (artt. 68-74 del d.lgs. 42/2004 e Regolamento CEE n. 3911/92).



Ultimo aggiornamento: 22/05/2024